Le definizioni edilizie secondo il Consiglio di Stato

ARTICOLO PRESO DA ACCA software S.p.A.

Il pergolato

Il pergolato essendo una struttura aperta su almeno 3 lati e nella parte superiore non necessita di titoli abilitativi edilizi. 

Qualora venga ricoperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile è assoggettata alle regole per la realizzazione di tettoie.

Il gazebo

Il gazebo è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente removibili.

Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli abilitativi edilizi; nel caso sia affisso al suolo è necessario il permesso di costruire.

La veranda

La veranda è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

La veranda necessita del permesso di costruire, in quanto determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma.

La pergotenda

Le pergotende sono strutture leggere destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie.

La pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, non necessita di alcun permesso di costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.

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